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3 maggio 2024

Medico Competente e sorveglianza sanitaria: quali sono gli obblighi?

L’obbligatorietà della nomina del Medico Competente (MC) è un argomento oggetto di discussione, vediamo le recenti modifiche introdotte dal D.L. 48 del 4 maggio 2023. Abbiamo approfondito questa tematica con la Dottoressa Ermire Gjoshi, consulente per la sicurezza della BTL srl.

Chi è il Medico Competente?

Il medico competente è un professionista sanitario laureato in medicina e chirurgia e specializzato in medicina del lavoro. È importante specificare che per poter svolgere le funzioni di “medico competente” è necessario possedere i titoli o i requisiti previsti dall’ art. 38 del D.Lgs. 81/08. Fa parte del sistema di prevenzione e protezione e collabora con il datore di lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nella valutazione dei rischi all’ interno dei luoghi di lavoro. Inoltre, il medico competente è colui che attua e programma la sorveglianza sanitaria al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Che cos'è e in che cosa consiste la sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria è, per definizione, l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ ambiente di lavoro, ai fattori di rischi professionali e alle modalità di svolgimento dell’ attività lavorativa. Ha come obiettivo, quindi, quello di valutare le condizioni psicofisiche del singolo lavoratore e a monitorarne l’andamento nel tempo per determinare l’impatto di eventuali rischi presenti sul lavoro.

A tal proposito, il comma 2 dell’ art. 41 del D.Lgs 81/08 prevede le seguenti visite mediche:

  • visita medica preventiva per stabilire l’assenza di controindicazioni al lavoro
  • visita medica periodica per controllare lo stato di salute del lavoratore
  • visita medica su richiesta del lavoratore se il medico competente la ritiene correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute
  • visita medica in occasione del cambio della mansione per verificare l’idoneità alla nuova attività;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro nei casi in cui il lavoratore si sia dovuto assentare a causa di motivi di salute per più di 60 giorni

Qual è lo scopo della visita medica?

La finalità della visita medica è quella di verificare se il lavoratore è idoneo allo svolgimento della mansione prevista dal contratto di lavoro da lui sottoscritto. Il comma 6 dell’ art. 41 del D.Lgs 81/08 prevede che il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche possa esprimere uno dei seguenti giudizi:

  • di idoneità
  • di idoneità parziale con limitazione
  • di non idoneità temporanea
  • di non idoneità permanente

Ci tengo a specificare che i giudizi espressi dal medico competente sono strettamente legati alla mansione specifica svolta dal lavoratore senza pregiudicare la sua possibilità di poter svolgere altre tipologie di mansioni.

Cosa prevede la normativa in merito all'attuazione della sorveglianza sanitaria?

La normativa prevede che in presenza di rischi specifici debba essere attuata la sorveglianza sanitaria. I rischi a cui si fa riferimento sono i seguenti:

  • Movimentazione manuale dei carichi (allegato XXXIII D.Lgs 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09)
  • In caso di utilizzo di attrezzature munite di videoterminale (Art. 176 D.Lgs. 81/08)
  • Rumore (Art. 196 D.Lgs 81/08)
  • Vibrazioni meccaniche (Art. 204 D.Lgs 81/08)
  • Esposizione a campi elettromagnetici (Art. 211 D.Lgs 81/08)
  • Esposizione a radiazioni ottiche artificiali (Art. 218 D.Lgs 81/08)
  • Utilizzo di agenti chimici/ agenti cancerogeni e mutageni (Art. 229/ 243 D.Lgs 81/08)
  • Esposizione all’ amianto (Art. 259 D.Lgs 81/08)
  • Rischio biologico (Art. 279 D.Lgs 81/08)
  • Tutela del lavoro minorile (Ai sensi del D. Lgs 345/1999 e D.Lgs. 262/2000)
  • Lavoro notturno (Ai sensi del D.Lgs 66/2003, D.Lgs 213/2004, Circolare Ministeriale 03/03/2005 n.8)

È importante aggiungere che la Legge 4 maggio 2023 n. 48 ha apportato una modifica importante all’ articolo 18 comma 1 del D.Lgs 81/08 in cui vengono elencati gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro. Infatti, l’ art. 14 DL 48/2023 stabilisce che il datore di lavoro debba nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria “ nei casi previsti dal presente decreto legislativo (D.Lgs 81/08) e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28”. Questo rappresenta una novità importante in quanto la sorveglianza sanitaria non viene più legata solo alla presenza di specifici rischi ma anche alla valutazione dei rischi che viene effettuata nei luoghi di lavoro, prevedendo quindi la possibilità di considerarla necessaria anche in presenza di rischi di natura differente. Così facendo si sottolinea quanto sia fondamentale la presenza del medico competente e la sua collaborazione con le altre figure del sistema di prevenzione e protezione per garantire una tutela efficace della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Quindi si può dire che l'attuazione della sorveglianza sanitaria si debba considerare obbligatoria nei luoghi di lavoro?

Assolutamente sì. La sorveglianza sanitaria è da considerarsi obbligatoria e non solo in presenza di rischi specifici elencati dal D.Lgs 81/08 ma anche qualora risulti dalla valutazione dei rischi stessa (art 14 DL 48/2023). Inoltre, la mancata nomina, ove necessario, è sanzionabile con l’arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 1500€ a 6000€. D’altronde è difficile pensare alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori senza che questi ultimi vengano sottoposti alle visite mediche da parte del medico competente. È necessario accertarsi dell’idoneità allo svolgimento di una specifica mansione da parte di un lavoratore e che la sua salute venga tutelata durante lo svolgimento della sua attività lavorativa. Credo che solo così facendo si possa considerare efficace l’attuazione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

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